22/08/09

IL SOGGETTO DEL RAPPORTO GIURIDICO 2, IL FATTO, L'ATTO E IL NEGOZIO GIURIDICO

IL SOGGETTO DEL RAPPORTO GIURIDICO 2
Bene: le cose che possono essere oggetto di diritti
NON bene: cose dalle quali non si è in grado di trarre vantaggio alcuno (es. stelle)
res communes omnium cose di cui ognuno può fruire senza impedirlo agli altri
Beni: materiali caratterizzati da corporeità o idoneità a percezione sensoriale (energie naturali con valore economico comprese)
immateriali (diritti medesimi, strumenti finanziari, dati personali, banche dati, opere dell'ingegno, marchi, brevetti e altre proprietà industriali)
Beni: immobili (suolo e tutto ciò che naturalmente o artificialmente è a esso incorporato stabilmente)
mobili (tutto il resto)
Beni registrati: immobili (registro immobiliare)
autoveicoli (P.R.A.)
aeromobili (R.A.N.)
navi e galleggianti
Prodotti finanziari: forme di investimenti di natura finanziaria
Beni: fungibili (individuati con esclusiva appartenenza a un determinato genere)
infungibili (individuati nella loro specifica identità)
Beni: consumabili (non possono prestare utilità senza perdere propria indivitualità)
inconsumabili (soggetti a plurime utilizzazioni senza essere distrutti)
ossia: beni a fecondità semplice
beni a fecondità ripetuta
Beni: divisibili (riducibili in parti omogenee senza alterazione di destinazione economica)
indivisibile (tutto il resto)
Beni: presenti (già esistenti in natura)
futuri (non ancora presenti in natura)
Frutti: naturali prodotti direttamente da altro bene, con o senza opera umana
produzione periodica e non incidente su destinazione economica della cosa madre
pendenti se non ancora autonomi da cosa madre (sono beni futuri)
separati autonomi da cosa madre
civili ritratti da cosa come corrispettivo del godimento che altri ne abbia
periodicità
Combinazioni di beni: bene semplice (impossibile staccare elementi senza compromettere fisionomia del tutto)
bene composto (cose staccate da tutto avrebbero autonoma rilevanza giuridica ed economica)
Pertinenze: cose a servizio o ornamento di un'altra senza essere indispensabili a sua esistenza, ma ne accrescono il pregio o l'utilità, con vincolo di accessorietà, pur non necessariamente appartenendo al proprietario della cosa principale, tutela di buona fede di chi normalmente presume che pertinenza sia di proprietà del proprietario della cosa principale
Universalità patrimoniali: pluralità di cose mobili che appartengono alla stessa persona e hanno una destinazione unitaria, senza coesione fisica
non vale per essi il principio possesso vale titolo
Universalità di fatto
di diritto
Azienda: complesso di beni organizzati dall'imprenditore per l'esercizio dell'impresa ossia per la produzione di beni o servizi ovvero per lo scambio di beni
Patrimonio: complesso dei rapporti attivi e passivi suscettibili di valutazione economica facenti capo a un soggetto (considerato come bene unico)
ogni soggetto di regola ha un patrimonio con il quale risponde dei propri debiti
Beni pubblici: appartenenti a Patrimonio dello Stato S.P.A.
Beni assoggettati a regime diverso rispetto alla proprietà privata
(ossia beni demaniali e del patrimonio indisponibile)

IL FATTO, L'ATTO E IL NEGOZIO GIURIDICO
Fatto giuridico: qualsiasi avvenimento a cui l'ordinamento giuridico ricollega conseguenze giuridiche (in senso stretto quando le conseguenze sono ricollegate a un evento per cui non è rilevante se la causa è l'intervento o meno dell'uomo)
Atto giuridico: quando evento causativo di conseguenza postula un intervento umano
Atti: leciti (conformi a prescrizioni dell'ordinamento)
illeciti (ledenti il diritto soggettivo altrui)
Atti leciti: operazioni (modificazioni del mondo esterno)
dichiarazioni (fatti di linguaggio)
tra cui: negozi giuridici (volontà di regolazione dei propri interessi)
dichiarazioni di scienza (dichiarazione di conoscenza passato)
se atti NON negozi, ALLORA sono atti giuridici in senso stretto

Negozio giuridico: dichiarazione di volontà con la quale vengono enunciati gli effetti perseguiti e alla quale l'ordinamento giuridico attribuisce effetti giuridici conformi al risultato voluto
(sfera di autonomia dei privati)
Negozi: unilaterale (dichiarazione di una sola parte, ossia una persona o un centro d'interessi)
atto collegiale (dichiarazione di un'assemblea, volontà di organo pluripersonale)
atto complesso (volontà fuse a formarne una sola)
negozi recettizi (se producono tramite notifica all'interessato)
negozi bilaterali/plurilaterali (più parti)
Negozi: mortis causa
inter vivos
Negozi: patrimoniali
di disposizione (diminuzione del patrimonio tramite alienazione)
di obbligazione (nascita di un'obbligazione)
apatrimoniali (es. familiari)
di accertamento
Negozi: a titolo gratuito
a titolo oneroso
Rinunzia: negozio abdicativo per dismettere un diritto senza trasferirlo ad altri
Elementi: essenziali (senza essi il negozio è nullo)
generali
particolari
accidentali (liberamente apponibili dalle parti)
generali
particolari
Dichiarazione: espressa
tacita (indiretta o comportamento concludente)
silenzio: qui tacet consentire videtur si loqui debuisset ac potuisset
Forma: non imposti di regola rigidi formalismi, tranne
atti solenni
contratti (a seconda dell'oggetto del contratto, ovvero in relazione al tipo)
ad substantiam (forma vincolante pena l'invalidità)
ad probationem (forma richiesta a soli fini processuali)
NON requisito di forma bollo e registrazione (ma talora la mancanza è passibile di sanzione pecuniaria)
Pubblicità: rende negozio (o atto, o vicende o status) opponibile ai terzi ovvero a essi conoscibile
pubblicità notizia (rende solo conoscibile un atto)
pubblicità dichiarativa (rende opponibile il negozio a terzi)
pubblicità costitutiva (elemento costitutivo della fattispecie pena l'inopponibilità a terzi e la mancanza di effetto tra le parti)

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